L'art 1122 del Codice Civile sancisce che il condomino:
"Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio."
L'art. 1122 bis del Codice Civile, invece, sancisce che:
"È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato."
In sintesi, il condomino può installare un impianto fotovoltaico, a patto che esso non danneggi le superfici comuni e non comporti alcun disagio estetico, senza il previo consenso dell'amministrazione condominiale.